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04/10/2004

CD protetti? CD illegali
    
La tesi è degli esperti di NewGlobal.it, secondo cui le leggi italiane non giustificano la vendita di supporti difettosi, che impediscono la copia e talvolta danneggiano i player. E' inoltre lecito chiedere i danni.

La questione è stranota, divide anche i produttori di musica ed oggi sono molti i consumatori che ritengono che i propri diritti siano lesi dinanzi ad un supporto CD regolarmente acquistato ma del quale non è possibile effettuare una copia ad uso personale. Secondo NewGlobal.it, associazione da tempo attiva su Internet, i CD protetti in questo modo sono illegali.

Quella della protezione "a tutti i costi" è un fenomeno tutt'altro che secondario, come può testimoniare anche un celebre elenco di opere che risultano incompatibili con certi lettori. Questo talvolta accade, come noto, proprio perché molti CD vengono diffusi con tecnologie di protezione che fanno a pugni con lettori avanzati, come molti player DVD o car stereo.

"Il recepimento in Italia della Eucd (European Copyright Directive), con l'introduzione nella già vigente legge sul diritto d'autore (legge n. 633 del 1941) dell'art. 102 - quater - spiega NewGlobal.it in una nota - consente ai titolari di diritti d'autore e di diritti connessi di apporre sulle opere o sui materiali protetti misure tecnologiche di protezione efficaci che comprendono tutte le tecnologie, i dispositivi o i componenti che, nel normale corso del loro funzionamento, sono destinati a impedire o limitare atti non autorizzati dai titolari dei diritti".

Le misure tecnologiche di protezione sono considerate efficaci - dice sempre la legge - nel caso in cui l'uso dell'opera o del materiale protetto sia controllato dai titolari tramite l'applicazione di un dispositivo di accesso o dì un procedimento di protezione, quale la cifratura, la distorsione o qualsiasi altra trasformazione dell'opera o del materiale protetto, ovvero sia limitato mediante un meccanismo di controllo delle copie che realizzi l'obiettivo di protezione.

"L'art. 71 sexies l.d.a. - continua NewGlobal.it - stabilisce che è consentita la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi su qualsiasi supporto, effettuata da una persona fisica per uso esclusivamente personale, purché senza scopo di lucro e senza fini direttamente o indirettamente commerciali, nel rispetto delle misure tecnologiche di cui all'articolo 102-quater".

I titolari dei diritti sono tenuti a consentire che, nonostante l'applicazione delle misure tecnologiche di cui all'articolo 102-quater, la persona fisica che abbia acquisito il possesso legittimo di esemplari dell'opera o del materiale protetto, ovvero vi abbia avuto accesso legittimo, possa effettuare una copia privata, anche solo analogica, per uso personale.

La tesi, dunque, è che se la normativa autorizza l'utilizzo di strumenti di protezione, qualora questi strumenti impediscano anche la copia personale, allora divengono sproporzionati al fine "e dunque non legittimi". "Lo stesso dicasi - aggiungono quelli di NewGlobal.it - quando, per effetto di tali misure il supporto salta, non è leggibile o addirittura provoca danni al lettore".

Altri problemi giuridici per i CD e DVD protetti derivano proprio dal fatto che talvolta i supporti protetti non possano essere fruiti e divengano quindi inservibili. In un caso del genere, infatti, "risultano violate le norme in tema di vendita" in quanto "il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi".

"Ai sensi poi dell'art. 1492 c.c. - continua NewGlobal.it - il compratore può domandare a sua scelta la risoluzione del contratto ovvero la riduzione del prezzo. In caso di risoluzione del contratto il venditore deve restituire il prezzo e rimborsare al compratore le spese e i pagamenti legittimamente fatti per la vendita. Il compratore deve restituire la cosa, se questa non è perita in conseguenza dei vizi (art. 1493 c.c.). In ogni caso il venditore è tenuto verso il compratore al risarcimento del danno, se non prova di avere ignorato senza colpa i vizi della cosa. Il venditore deve altresì risarcire al compratore i danni derivati dai vizi della cosa (art. 1494 c.c.)".

Questi diritti possono essere esercitati soltanto se il consumatore comunichi i vizi dei supporti acquistati entro otto giorni dalla scoperta. Ma, passato quel periodo, è comunque possibile secondo NewGlobal.it agire contro i produttori, ossia "i reali responsabili del prodotto difettoso".

Un modulo per richiedere il rimborso del supporto difettoso e il risarcimento dei danni è stato pubblicato online da Sportello Internet, gruppo autonomo di difesa dei consumatori dell'associazione. Un modulo che deve essere inviato tanto al produttore che al rivenditore.

"Ovviamente - concludono quelli di NewGlobal.it - se fanno rogne, è possibile tentare la strada del Giudice di Pace, senza spese e senza la necessaria assistenza tecnica di un avvocato".
     
Approfondimenti: http://www.newglobal.it/
  

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